Regolamento›Titolo III
Art. 142
In vigore dal 15 feb 1929
L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole sono affidate a commissioni composte:
a) di un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno in servizio presso la Direzione generale della Pubblica Sicurezza, con funzione di presidente;
b) di un magistrato dell'ordine giudiziario;
c) di una madre di famiglia;
d) di due membri designati dal Ministero dell'economia nazionale;
e) di un membro aggiunto, designato dal Ministero delle colonie, il quale interviene alle sedute in cui debbono essere esaminati copioni o rivedute pellicole di soggetto coloniale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri. A parità di voti, prevale quello del presidente.
Nei casi in cui sia stato delegato il prefetto, a termini dell'articolo precedente, la revisione può essere affidata ad un funzionario di prefettura di grado non inferiore a consigliere, o facente funzioni da consigliere.
Gli interessati non possono assistere alla revisione.
Storico versioni
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