RegolamentoTitolo III

Art. 144

In vigore dal 15 feb 1929
Contro il diniego del nulla osta ministeriale o prefettizio, ovvero contro le condizioni dal medesimo apposte, è ammesso ricorso al Ministero dell'interno per un nuovo esame entro il termine di trenta giorni da quello della comunicazione di cui all'articolo precedente. Salvo che l'interessato non dichiari per iscritto di rinunziare alla facoltà di ricorrere, la pellicola cinematografica non è restituita che dopo l'esito del ricorso o dopo trascorso il termine per ricorrere. La tassa di cui all' è sempre trattenuta qualunque sia l'esito della domanda presentata per ottenere il nulla osta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-144

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