RegolamentoTitolo III

Art. 148

In vigore dal 15 feb 1929
Le pellicole vietate, che, in seguito a cambiamenti o sostituzioni di parti, vengono presentate a nuova revisione, debbono essere corredate, oltre che dalla domanda di cui all', anche da una particolareggiata descrizione delle scene e delle didascalie soppresse, aggiunte o modificate, e dalla ricevuta attestante il pagamento di una nuova tassa di revisione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-148

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