Regolamento›Titolo III
Art. 152
In vigore dal 15 feb 1929
Ferme restando le limitazioni di carattere generale stabilite nell', i minori degli anni 16 debbono essere esclusi dagli spettacoli cinematografici che rientrino nel genere passionale o poliziesco, o che, a giudizio della commissione di revisione, possano comunque sovraeccitare le passioni e corrompere, con la forza della suggestione, gli animi giovanili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-152