Regolamento›Titolo III
Art. 136
In vigore dal 15 feb 1929
Fermo il disposto dell', il nulla osta per le pellicole da rappresentarsi in pubblico non può essere rilasciato quando si tratti della riproduzione di scene, fatti e soggetti truci, ripugnanti e di crudeltà, anche se a danno di animali; di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche e di fenomeni ipnotici e medianici, e, in genere, di scene, fatti e soggetti che possano essere di scuola ed incentivo al delitto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-136