Regolamento›Titolo III
Art. 127
In vigore dal 15 feb 1929
Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.
In particolare, deve essere vietata ogni rappresentazione:
1) che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad eccitare l'odio o l'avversione fra le classi sociali;
2) che offenda, anche con allusioni, la sacra persona del Re, il Sommo Pontefice, il Capo del Governo, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i Sovrani o i rappresentanti delle Potenze estere;
3) che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali;
4) che offenda il decoro o il prestigio delle autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principi costitutivi della famiglia;
5) che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza, abbiano commossa la pubblica opinione;
6) che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico.
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