Regolamento›Titolo III
Art. 122
In vigore dal 15 feb 1929
Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità locale di P. S. l'apposito regolamento del giuoco.
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