Regolamento›Titolo III
Art. 118
In vigore dal 15 feb 1929
La licenza di cui all' della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.
Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-118