RegolamentoTitolo II

Art. 115

In vigore dal 15 feb 1929
Il registro per l'iscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento. L'autorità di pubblica sicurezza, accertata l'identità del richiedente e la sua idoneità ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-115

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