Regolamento›Titolo II
Art. 115
In vigore dal 15 feb 1929
Il registro per l'iscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento.
L'autorità di pubblica sicurezza, accertata l'identità del richiedente e la sua idoneità ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-115