Regolamento›Titolo II
Art. 114
In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità di P. S., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale e politica dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per età, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.
Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di P. S. e a riferirle ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-114