Regolamento›Titolo II
Art. 109
In vigore dal 15 feb 1929
Nel registro prescritto dall' della legge si prende nota della data dell'operazione, della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
Per gli esplosivi diversi dalle polveri piriche e da quelle senza fumo, può essere usato il registro stabilito dall' del testo unico di legge per l'imposta sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti, approvato concreto 8 luglio 1924 del Ministro per le finanze.
È permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'arme.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-109