Regolamento›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 15 feb 1929
Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.
È vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-20