Regolamento›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 15 feb 1929
Fermo il disposto dell', l'avviso per le riunioni pubbliche, di cui è parola nell' della legge, deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola, nonché le generalità e la firma dei promotori.
L'avviso deve pervenire al questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-19