Regolamento›Titolo I
Art. 16
In vigore dal 15 feb 1929
In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di P. S., che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.
I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di P. S., i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-16