RegolamentoTitolo I

Art. 12

In vigore dal 15 feb 1929
Ogni domanda per la concessione di una autorizzazione di polizia dev'essere corredata dai documenti necessari a comprovare il possesso, nel richiedente, dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione di polizia, la domanda deve contenere il consenso scritto del rappresentante. Gli estratti del casellario giudiziario, i certificati di buona condotta e simili, ove non sia diversamente prescritto, devono essere di data non anteriore a tre mesi. Gli atti di consenso, quando non siano ricevuti da notaio, possono essere assunti o dagli ufficiali di P. S. o dai podestà.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-12

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