RegolamentoTitolo I

Art. 9

In vigore dal 15 feb 1929
I provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale. La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione. La notificazione si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenti legalmente rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-9

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