Regolamento›Titolo I
Art. 11
In vigore dal 15 feb 1929
Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nello esercizio concreto della loro attività.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-11