Regolamento›Titolo I
Art. 15
In vigore dal 15 feb 1929
Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi devono essere presentati per iscritto in doppio esemplare.
L'autorità competente rilascia uno degli esemplari alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-15