Art. 15
RegolamentoTitolo I

Art. 15

15 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi devono essere presentati per iscritto in doppio esemplare. L'autorità competente rilascia uno degli esemplari alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-15