Regolamento›Titolo I
Art. 10
In vigore dal 15 feb 1929
Il Ministro per l'interno può, in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullità degli atti o dei provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza che contengano violazione di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-10