Regolamento›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità locale di pubblica sicurezza esercita, nell'ambito della circoscrizione del Comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.
Il prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di P. S. di vigilare sull'andamento generale dei servizi di sicurezza pubblica nei Comuni vicini a quello di loro residenza.
Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il prefetto può inviare funzionari di P. S. nei Comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.
Durante la permanenza dei funzionari nei Comuni, cessa la competenza dei podestà relativamente ai servizi di polizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-4