Regolamento›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 15 feb 1929
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.
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L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale o locale.
Sono autorità provinciali il prefetto ed il questore.
È autorità locale, in ciascun Comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei Comuni dove non esiste un ufficio di P. S., è autorità locale il podestà o chi ne fa le veci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-1