Regolamento›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 15 feb 1929
L'eccezione di cui all'ultimo capoverso dell' della legge, concernente le riunioni elettorali, si applica nel periodo di tempo che va dal giorno della convocazione dei comizi a quello della votazione.
Alle riunioni elettorali sono applicabili, nel resto, le disposizioni contenute nel capo I del titolo II della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-21