Regolamento›Titolo II
Art. 22
In vigore dal 15 feb 1929
Quando il questore vieti la riunione, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, ovvero imponga speciali prescrizioni, a termine del quinto capoverso dell' della legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità locale di P. S.
Dell'avvenuta comunicazione si fa constare mediante processo verbale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-22