RegolamentoTitolo II

Art. 24

In vigore dal 15 feb 1929
L'ufficiale di P. S. preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire. Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.
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