Regolamento›Titolo II
Art. 24
24 / 383In vigore dal 15 feb 1929
L'ufficiale di P. S. preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire.
Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-24