RegolamentoTitolo II

Art. 29

In vigore dal 15 feb 1929
Quando sia omesso l'avviso di cui all' della legge, l'autorità locale di P. S. informa immediatamente il questore, e, in caso d'urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al questore per gli ulteriori provvedimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-29

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