RegolamentoTitolo II

Art. 28

In vigore dal 15 feb 1929
Eseguito lo scioglimento di una riunione pubblica o di un assembramento, l'ufficiale di P. S. o l'ufficiale o sottufficiale dei CC. RR. preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine. Ove sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-28

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