RegolamentoTitolo II

Art. 30

In vigore dal 15 feb 1929
L'avviso di cui è parola nell' della legge deve esser dato nei modi prescritti dall' del presente regolamento e deve contenere: a) le generalità e la firma dei promotori; b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile; c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati; d) l'indicazione dell'itinerario della processione e delle località in cui le funzioni si compiono. L'avviso deve pervenire al questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-30

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