Regolamento›Titolo II
Art. 30
In vigore dal 15 feb 1929
L'avviso di cui è parola nell' della legge deve esser dato nei modi prescritti dall' del presente regolamento e deve contenere:
a) le generalità e la firma dei promotori;
b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;
d) l'indicazione dell'itinerario della processione e delle località in cui le funzioni si compiono.
L'avviso deve pervenire al questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-30