RegolamentoTitolo II

Art. 27

In vigore dal 15 feb 1929
Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell' della legge, non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di P. S. o l'ufficiale o sottufficiale dei carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato l'ordine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-27

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