Art. 16
RegolamentoTitolo I

Art. 16

16 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di P. S., che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse. I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di P. S., i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
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