Regolamento›Titolo II
Art. 104
In vigore dal 15 feb 1929
Il titolare delle licenze contemplate dall' della legge è tenuto a dimostrare di aver stipulato, a proprie spese, l'assicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gl'infortuni sul lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-104