Regolamento›Titolo II
Art. 101
In vigore dal 15 feb 1929
Qualora, per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il prefetto può rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possano cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-101