Regolamento›Titolo II
Art. 97
In vigore dal 15 feb 1929
Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del prefetto, giusta l' della legge, s'intendono le materie e le sostanze che, per loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.
Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del prefetto quando le materie o le sostanze appaiano destinate per la fabbricazione degli esplosivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-97