RegolamentoTitolo II

Art. 92

In vigore dal 15 feb 1929
Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, devono contenere le generalità complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che si intendono adibire per la fabbrica o il deposito e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi d'acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato B al presente regolamento. Le domande di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di seconda e terza categoria sono dal prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'interno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della Commissione tecnica provinciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-92

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