Regolamento›Titolo II
Art. 87
In vigore dal 15 feb 1929
La Commissione dà parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza e incolumità pubblica, e, in special modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-87