RegolamentoTitolo II

Art. 91

In vigore dal 15 feb 1929
Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in: a) depositi di fabbrica; b) depositi di vendita; c) depositi di consumo permanenti o temporanei; d) depositi giornalieri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-91

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