Regolamento›Titolo II
Art. 91
91 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in:
a) depositi di fabbrica;
b) depositi di vendita;
c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
d) depositi giornalieri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-91