Regolamento›Titolo II
Art. 86
In vigore dal 15 feb 1929
Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati.
In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della Commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da designarsi dai rispettivi Ministeri.
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