Regolamento›Titolo II
Art. 82
In vigore dal 15 feb 1929
Sono soggetti alle disposizioni degli a 56 della legge tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.
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