Regolamento›Titolo II
Art. 78
In vigore dal 15 feb 1929
Non è richiesta licenza agli insegnanti e agli alunni degli istituti di istruzione, riconosciuti a termini degli ordinamenti relativi, che escono in corpo per le esercitazioni indette dalla rispettiva direzione o per altre pubbliche funzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-78