Regolamento›Titolo II
Art. 75
In vigore dal 15 feb 1929
Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal prefetto della Provincia, sulla motivata proposta dell'Amministrazione interessata.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli della legge.
L'autorizzazione è data su tessera conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all' della legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno, escluso l'esercizio della caccia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-75