RegolamentoTitolo II

Art. 41

In vigore dal 15 feb 1929
Per ottenere la licenza ad esportare materiali da guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente: a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti; b) la fabbrica o il deposito da cui partono; c) la specie e la quantità dei materiali. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-41

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