Regolamento›Titolo II
Art. 44
In vigore dal 15 feb 1929
Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all' della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-44