Regolamento›Titolo II
Art. 43
In vigore dal 15 feb 1929
La licenza per l'esportazione, per l'importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-43