RegolamentoTitolo II

Art. 48

In vigore dal 15 feb 1929
Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b) c), dell': per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell'; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c) dell'; per il transito, quelle di cui all' del presente regolamento. Le indicazioni stesse devono essere riportale sulla licenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-48

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