RegolamentoTitolo II

Art. 53

In vigore dal 15 feb 1929
I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è vidimata dall'autorità locale di P. S. e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi. Non può essere dato tale incarico a persone che non diano affidamento per età o per condotta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-53

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