RegolamentoTitolo II

Art. 51

In vigore dal 15 feb 1929
È vietata l'introduzione nel Regno di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termini dell'ultimo comma dell' della legge.
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