RegolamentoTitolo II

Art. 55

In vigore dal 15 feb 1929
Nel registro di cui all' della legge si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta; della specie e quantità delle armi, acquistate o vendute; del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale. È permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-55

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo