Regolamento›Titolo II
Art. 60
In vigore dal 15 feb 1929
Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere all'autorità locale di P. S. copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persone da nominare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-60